Consulenze e formazione per la tutela ambientale e sicurezza sul lavoro
Dal 1° Luglio 2013 tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, dovranno essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), a dimostrazione dell’avvenuta valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro.
La data del 1 Gennaio 2013 è stata prorogata al 1 Luglio 2013
Prologata la data del 31/12/2012 al 30/06/2013 (Prologa contenuta nella "Legge di stabilità" di fine Dicembre 2012).
Pertanto entro il primo Luglio 2013 tutte le aziende dovranno redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
I datori di lavoro che occupano fino a 10 addetti potranno attestare di aver provveduto a effettuare la valutazione dei rischi fino al 30 giugno 2013.
Ci sarà quindi più tempo anche per la compilazione del nuovo "Documento di Valutazione dei Rischi standardizzato".
Le procedure standard per la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi sono state individuate dal decreto interministeriale del 30 novembre 2012, in attuazione delle disposizioni previste dal Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro. Il documento, approvato dalla Commissione consultiva, individua il modello di riferimento per l'effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
L'obbligo alla redazione delle procedure standardizzate, per effetto della Legge di stabilità, slittano a 1 Luglio del 2013 entro la quale occorrerà avere, anche per le imprese sotto i 10 dipendenti, almeno un documento valutazione dei rischi redatto secondo le procedure standardizzate.
Di seguito riepiloghiamo le sanzioni previste per il datore di lavoro in caso di violazioni inerenti la stesura del DVR (art. 55 del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 106/09):
1) Omessa redazione del DVR (Violazione dell’art. 29, comma 1).Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
2) Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto dall’Art. 28 lettere:
b) misure di prevenzione e protezione e DPI
c) programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
d) procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità. Ammenda da 2.000 a 4.000 €
3) Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto dall’Art. 28 lettere:
a) relazione sulla valutazione di tutti i rischi, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa
f) individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.Ammenda da 1.000 a 2.000 €.