21 Settembre 2012

LA TARES: NUOVO TRIBUTO DA VERSARE AI COMUNI SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI E DEI SERVIZI


A partire dal 2013 ci sarà una nova gestione nella fiscalità comunale. Dal prossimo anno, infatti, i comuni dovranno gestire un nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi che verrà a sostituire i vari regimi di prelievo che attualmente amministrano gli enti locali per il servizio di smaltimento dei rifiuti, a seconda delle scelte da loro effettuate, vale a dire Tarsu, o Tia. L’applicazione della Tares non è però condizionata dall’emanazione del regolamento attuativo, che dovrebbe essere adottato entro il prossimo 31 ottobre. Oltre al tributo sui rifiuti i contribuenti dovranno sborsare un’ulteriore somma, a titolo di maggiorazione, per i servizi indivisibili prestati dall’amministrazione comunale e rapportata alle dimensioni dell’immobile posseduto o occupato. L’articolo 14 del dl “salva Italia” (201/2011) istituisce in tutti i comuni una nuova tassa a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Nel contempo sono abrogati tutti i tributi sui rifiuti vigenti, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ex Eca). Viene invece mantenuto in vita il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, dovuto nella percentuale deliberata dalla provincia sull’importo della tassa, esclusa la maggiorazione. La norma prevede l’emanazione, entro il 31 ottobre 2012, del regolamento che dovrà definire i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la quantificazione della tariffa. Tuttavia, fino alla data di applicazione del nuovo regolamento, prevista dall’anno successivo alla data della sua entrata in vigore, i comuni devono deliberare la tariffa facendo riferimento alle disposizioni contenute nel Dpr 158/1999, con il quale è stato approvato il metodo normalizzato per la determinazione della tariffa “Ronchi”. La tassa è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a prescindere dall’uso a cui sono adibiti. Sono escluse dal prelievo solo le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano occupate in via esclusiva. Dunque, sono assoggettate a tassazione anche le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili, senza alcuna forma di riduzione. Queste aree erano escluse dal prelievo nell’ambito della disciplina sia della Tarsu (decreto legislativo 507/1993) che della Tariffa Ronchi (decreto legislativo 22/1997). Sono obbligati in solido al pagamento anche i componenti del nucleo familiare e coloro che usano in comune locali e aree. Rispetto al regime attuale, la nuova normativa introduce il criterio della prevalenza, vale a dire il tributo va pagato al comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.


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