Consulenze e formazione per la tutela ambientale e sicurezza nei luoghi di lavoro
È stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 22/09/2011 il decreto contenente il DPR 151/11; il nuovo regolamento in ambito di prevenzione incendi .
Questo decreto introduce notevoli cambiamenti nella prevenzione incendi, affidando alla SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) il compito di autocertificare la regolarità delle misure antincendio per tutte quelle attività ritenute più pericolose per incendio o esplosione. In questo caso, i controlli da parte dei VVF verranno fatti a campione, successivamente all’avvio dell’attività.
Per tutte le altre attività, rimarrà l’obbligo di esame progetto (classi B e C) e di sopralluogo CPI (classe C).
Altra novità importante sarà l’introduzione dell’invio telematico delle domande ai VVF.
Ricapitolando, l’iter per l’approvazione della pratica, sarà diverso in base alla classe in cui ricade l’attività in oggetto (classe A, B, C,):
a) Per tutte quelle attività a basso rischio, viene eliminato il parere di conformità, e sarà sufficiente presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). I controlli a campione verranno fatti entro 60 giorni dall’inizio della attività.
b) Per tutte quelle attività a medio rischio, la valutazione e l’approvazione dei progetti ai criteri di sicurezza dovrà avvenire entro 60 giorni, e per avviare l’attività è sufficiente presentare la SCIA. I controlli, come nel caso sopra, saranno fatti entro 60 giorni a campione.
c) Per tutte quelle attività ad alto rischio, la valutazione e l’approvazione dei progetti dovrà avvenire entro 60 giorni (come per le attività a medio rischio), e per avviare l’attività è sufficiente presentare la SCIA. I controlli, in questo caso verranno effettuati entro 60 giorni.